Art. 42.
(Studio di impatto ambientale).

      1. Il committente di un impianto o di un'opera assoggettati a valutazione di impatto ambientale è tenuto ad inviare all'autorità competente uno studio di impatto ambientale, redatto ai sensi delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 47. Copia dello studio è contestualmente inviata, a cura dell'interessato, alla regione nel cui territorio saranno realizzati l'impianto o l'opera.
      2. La regione disciplina i procedimenti di competenza ai sensi del comma 1, in conformità ai princìpi generali della presente legge.

 

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